Notizie in Rilievo
Il DLgs 196/03, comunemente chiamato "Codice Privacy" è un'insieme di regole necessarie per proteggere la sfera privata di tutti i cittadini ed evitare che i loro dati vengano utilizzati per scopi diversi da quelli per i quali sono stati raccolti.
Il Codice, in vigore dal 1° Gennaio 2004, riunisce in un Testo Unico tutta la normativa su una materia complessa e mutevole: la legge 675/96, i decreti legislativi, i provvedimenti, i regolamenti e gli aggiornamenti che sono stati necessari negli anni affinché fosse sempre allineato al progresso tecnologico in continua evoluzione e per rispondere a esigenze di specifici settori economici.
Il primo articolo del Codice chiarisce il significato di "privacy" nell'ordinamento italiano, recita infatti che "chiunque ha diritto alla protezione del dati personali che lo riguardano"
E tale protezione consiste nella garanzia che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
E' importante comprendere lo spirito della legge, che non vuole impedire il trattamento dei dati personali ma vuole che questo avvenga nel rispetto del principio di necessità, minimizzando l'uso di dati personali e che identifichino l'interessato solo quando veramente necessario, per ridurre al minimo i rischi di distruzione e perdita (anche accidentale) dei dati, e di accessi non autorizzati.
Pertanto un Codice di comportamento che definisce le modalità di raccolta dei dati, gli obblighi di chi li raccoglie, li detiene, li tratta, e le responsabilità e le sanzioni in caso di danni.
Sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni del Codice tutti coloro che trattano dati personali.
Con le recenti semplificazioni apportate nel decreto legge 13 maggio 2011 n.70, all'articolo 5 del Codice è stato aggiunto il seguente comma: "3-bis: Il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni, effettuato nell'ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le finalità amministrativo - contabili, come definite all'articolo 34, comma 1-ter, non è soggetto all'applicazione del presente codice."
Si può quindi affermare che è tenuto ad adeguarsi alla normativa chiunque tratti dati personali di persone fisiche per scopi non personali.
Va precisato però che il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto comunque all'applicazione del Codice quando i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione e che si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di responsabilità e di sicurezza dei dati di cui agli articoli 15 e 31 del Codice.
Proprio nell'ambito della gestione condominiale, a seguito di una consultazione pubblica indetta per quesiti e chiarimenti, il 18 Maggio 2006 il Garante ha emanato un Provvedimento Generale che prescrive ai condomini, anche per i trattamenti effettuati dall'assemblea e dall'amministratore, le misure necessarie per una corretta gestione dei dati personali.
Il Vademecum del Palazzo, un pratico strumento operativo, illustra inoltre chiaramente e nel dettaglio le regole alle quali il condominio, e per esso l’amministratore, deve attenersi per evitare sanzioni amministrative e penali oltre al rischio di rivalsa per danno.
I principali punti precisati nel Provvedimento:
Titolare del trattamento è la compagine condominiale e l’amministratore è responsabile del trattamento in forza del mandato;
possono essere trattate solo informazioni personali pertinenti e necessarie per la gestione e l'amministrazione delle parti comuni;
conservazione dei dati per il tempo strettamente necessario allo scopo della raccolta;
i numeri di telefono, se non compaiono in elenchi telefonici pubblici possono essere trattati solo con il consenso degli interessati;
ogni condòmino può essere informato delle somme dovute dagli altri e di eventuali loro inadempimenti;
è vietata la diffusione di dati personali mediante l'affissione di avvisi di mora in spazi condominiali aperti al pubblico;
i dati sanitari possono essere trattati solo se indispensabili ai fini dell'amministrazione del condominio, come nel caso dell'abbattimento delle cosiddette "barriere architettoniche";
la comunicazione di dati personali a terzi è consentita con il consenso o se ricorrono presupposti di legge;
la partecipazione all'assemblea condominiale di estranei è consentita con l'assenso dei partecipanti e in casi previsti dalla legge;
è possibile videoregistrare l'assemblea solo con il consenso informato dei partecipanti;
per prevenire illecite comunicazioni e diffusioni di dati personali l'amministratore deve adottare idonee misure di sicurezza previste dal Codice della privacy.
L'applicazione della normativa in ambito condominiale risulta essere un adempimento articolato ma di facile attuazione a condizione che venga svolta una attenta analisi dei trattamenti effettuati e una corretta redazione dell'informativa sui trattamenti dei dati personali, atto fondamentale alla base di tutti gli adempimenti .
Prima di procedere al trattamento dei dati è obbligatorio fornire all’interessato l’informativa al sensi dell'art.13 del D.lgs 196/03 contenente tutte le In formazioni previste (origine e tipologia dei dati, finalità e modalità di trattamento, strumenti utilizzati, tempi di conservazione, modalità di circolazione, a chi rivolgersi per esercitare i diritti dell'art.7) e deve essere prestata a condòmini, fornitori e potenziali tali; può essere prestata oralmente (inversione dell'onere della prova), in forma cartacea (dispendio di tempo e denaro), sul Web; l'inosservanza dell'obbligo rende il trattamento illecito, obbliga alla cancellazione dei dati, espone a responsabilità civile per danno, rischio penale e sanzione amministrativa (da 6.000 a 36.000 Euro).
La Prescrizione del Garante 19 giugno 2008 (legge 6 agosto 2008 n.133) ha semplificato le procedure rafforzando gli adempimenti relativi all'informativa: unica per tutti i trattamenti in essere, chiara ed esplicativa, data di aggiornamento; deve essere resa veramente disponibile a tutti gli interessati con mezzi idonei a garantirne una facile reperibilità (consigliato l'uso di Internet); in forma breve e in forma dettagliata (una nota breve nella quale si rinvia ad un testo completo); raddoppiate le sanzioni.
E' escluso l'obbligo di consenso per i trattamenti effettuati per la gestione condominiale, tranne in particolari casi per dati sensibili quali i sanitari e per il telefono fisso o cellulare privato. Per i dati ordinari non occorre il consenso, basta l'informativa.
Tra le attività fondamentali per coloro che detengono i dati, oltre all'Informativa, c'è l'obbligo di proteggere I dati con adeguate misure di sicurezza, periodicamente aggiornate per rispondere ai rischi dei progresso tecnologico in continua evoluzione. Sono infatti su alcuni delicati settori, tra i quali la nuova tecnologia informatica del "cloud computing" gli accertamenti che il Garante ha programmato nel 2011, ma il piano ispettivo prevede specifici controlli anche riguardo l'informativa sul trattamento dei dati personali e l'adozione delle misure di sicurezza. Nel 2010 sono state incassate sanzioni per circa 3 milioni e 800 mila Euro, in larga parte derivanti da violazioni degli obblighi sull'informativa e dalla mancata adozione delle misure di sicurezza.
L'art.31 del Codice dice che "i dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e contro/Iati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base a/ progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta". L'inosservanza rende il trattamento illecito anche se non si determina un danno per l'interessato ed espone a responsabilità civile per danno anche non patrimoniale qualora, davanti al giudice ordinario, non si dimostri di avere adottato tutte le misure idonee ad evitarlo (art.15) oltre che a pesanti sanzioni penali e amministrative (artt.161-166-167-172).
Nel rispetto dei principi fondamentali indicati dall'Autorità Garante trattare quindi solo i dati strettamente necessari, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti, trattarli in modo lecito e corretto, per scopi legittimi e determinati, conservarli per un periodo di tempo non superiore a quello per il quale sono stati raccolti e trattati.
Conservare dati e documenti terminato lo scopo per il quale si è stati autorizzati a trattarli in virtù di un mandato come pure di un ordine per un qualsiasi servizio, è un illecito oltre che un rischio inutile, devono essere cancellati, come prescrivono gli artt.11 e 16 del Codice.
li Condominio e l'Amministratore entrambi titolari di trattamento, all'interno del piu generali obblighi d Sicurezza di cui all'art.31, sono tenuti ad adottare anche le misure minime di sicurezza, per assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali.
Definite come il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell'art.31.
Sono indicate nelle 29 regole incluse nell'Allegato B, aggiornato periodicamente in base all'evoluzione tecnologica. Differenziate a seconda che il trattamento sia effettuato con o senza l'ausilio di strumenti elettronici e del tipo di dati trattati.
Le semplificazioni del 2008 hanno sostituito il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) con l'Autocertificazione (resa dal Titolare del trattamento ai sensi dell'art.47 del DPR 28/12/2000 n.445) per i soggetti che non trattano dati sensibili tranne quelli dei dipendenti e collaboratori, fermo restando l'adozione delle altre misure minime di sicurezza. L'omessa adozione costituisce reato, sanzioni da 20.000 a 120.000 Euro con riduzione nei casi di minore gravità, aumentate nei casi di maggiore gravità, fino a 300.000 Euro per la reiterazione di alcune infrazioni, arresto fino a 2 anni o ammenda per adeguamento entro 60 giorni.
Il nuovo provvedimento generale dell'8 aprile 2010, che sostituisce quello del 2004, si è reso necessario a causa del forte aumento di sistemi di videosorveglianza (VDS) installati ed anche in considerazione dei numerosi interventi legislativi adottati in materia.
La videosorveglianza nelle aree condominiali deve conciliare l'aspetto civilistico della sicurezza delle persone e tutela della proprietà con il rispetto della normativa sulla privacy.
Impianti attuabili solo se rispondenti ai principi di necessità e proporzionalità, VDS sempre e solo nel rispetto di specifiche garanzie per la libertà delle persone.
Modifiche introdotte rispetto al provvedimento precedente del 29 aprile 2004: cartelli resi visibili anche quanto il sistema è attivo in orario notturno; cartelli appositi per segnalare il collegamento con le forze di polizia; obbligo di verifica preliminare del Garante per sistemi tecnologicamente avanzati; conservazione delle registrazioni per massimo 24 ore.
Adempimenti: Informativa semplificata (cartelli) e Informativa ex art.13 completa disponibile a tutti gli interessati; consenso se nel caso richiesto; DPS; idonee misure di sicurezza previste dal Codice a protezione delle immagini e contro accessi non autorizzati, pena l'applicazione di pesanti sanzioni amministrative e penali.
Il Garante ha da tempo segnalato al Governo e al Parlamento l'assenza di una specifica disciplina che permetta di risolvere alcuni problemi applicativi; non è chiaro infatti se l'installazione di sistemi di VDS possa essere effettuata in base alla sola volontà dei comproprietari, o se rilevi anche la qualità di conduttori. Non è parimenti chiaro quale sia il numero di voti necessario per la deliberazione condominiale in materia, se occorra cioè l'unanimità o una determinata maggioranza.
I sistemi di videosorveglianza installati dai singoli condòmini devono limitarsi a riprendere i soli spazi di propria esclusiva pertinenza, escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni.
l'addestramento degli Incaricati, dipendenti e collaboratori dello studio e del condominio, è obbligatorio per tutti coloro che trattano dati, devono conoscere la normativa, i rischi sui trattamenti e come tutelarsi.
Possono essere addestrati dal Titolare o dal Responsabile del trattamento, l'Amministratore, oppure partecipando a corsi specifici, al momento del loro ingresso in servizio e in occasione di cambiamenti di mansioni o di aggiornamenti della normativa.
Con le semplificazioni del provvedimento del 2008 gli Incaricati possono infine ricevere le istruzioni del loro incarico anche a voce.
L'addestramento degli Incaricati è comunque utile anche per la corretta operatività e la salvaguardia della funzionalità dello studio.
La nuova figura dell'Amministratore di Sistema (ADS) introdotta dal Garante con il Provvedimento del 27 novembre 2008 e obbligatoria dal15 dicembre 2009, riguarda solo quei soggetti che nel trattare dati personali con strumenti informatici devono ricorrere o abbiano fatto ricorso alla figura professionale dell'ADS, sia interna che esterna allo studio. Gli adempi menti sono: l'identificazione della figura dell'ADS, incarico scritto, verifica delle attività e registrazione dei relativi accessi, e nell'adozione delle idonee misure di sicurezza rientra il DPS.
Le prescrizioni non si applicano invece a quei soggetti che, generalmente dotati di sistemi informatici di modesta entità e comunque non particolarmente complessi, possano fare a meno di questa figura professionale o comunque abbiano ritenuto di non farvi ricorso.
A tale proposito è opportuna la verifica della propria infrastruttura informatica e delle proprie esigenze operative fatta da esperti della privacy e della sicurezza informatica: il Security Audit, un controllo atto a verificare se si sono prese le misure di sicurezza necessarie, non solo quelle richieste dal Garante con la legge 196 ma anche quelle consigliate dai produttori di hardware e soprattutto le misure di sicurezza richieste dalla propria realtà di lavoro.
Fonte: Parti Comuni 12/2011
(di Connie De Matteo)
7. Amministratore di Sistema
6. Addestramento
5. Videosorveglianza
4. Misure Minime di Sicurezza
3. Misure di Sicurezza
2. Consenso
1. Informativa
Obblighi e sanzioni derivanti
Provvedimento generale 18 maggio 2006
Ambito di applicazione del codice
Detta volgarmente "scossa", l'elettrocuzione rappresenta il passaggio di corrente elettrica attraverso il corpo umano. Gli effetti di questo passaggio sono legati all'intensità della corrente elettrica in funzione della durata, al percorso all'interno del corpo, alle caratteristiche dei tessuti interessati, ecc.
E' possibile prendere la "scossa" con due diverse modalità
per contatto diretto, quando si tocca una parte del circuito elettrico normalmente in tensione, ad esempio un conduttore di fase scoperto e/o non protetto percorso da corrente;
per contatto indiretto, quando si tocca un involucro che normalmente non è percorso da corrente, ad esempio la carcassa di un apparecchio elettrico, di una lavatrice o di un qualunque elettrodomestico, se a causa di un guasto o di un difetto nell'isolamento elettrico viene a trovarsi accidentalmente in tensione
Le misure di protezione sono diverse e possono distinguersi, per ogni tipologia di contatto, in protezioni passive e attive Nel contatto diretto, la protezione passiva consiste nell'isolamento delle parti in tensione senza possibilità di rimozione della protezione (protezione totale - contro il contatto volontario) ovvero nell'allontanamento di parti di Impianto a tensione diversa accessibili simultaneamente (protezione parziale - contro il contatto involontario). Ma nello stesso contatto diretto, l'unica protezione attiva, in grado di interrompere l'alimentazione qualora Il corpo umano dovesse essere percorso da corrente elettrica, è l'installazione di adeguati interruttori differenziali ad alta sensibilità.
Nel contatto indiretto, la protezione passiva corrisponde ancora una volta all'isolamento, ovvero all'evitare che parti non in tensione possano trovarsi percorse da corrente, mentre l'unica protezione attiva è rappresentata dall'impianto di messa a terra, o più comunemente "Impianto di terra", che disperde nel terreno correnti elettriche convenzionalmente pericolose proteggendo dal rischio di elettrocuzlone molto diffuso negli ambienti domestici.
Interruttori differenziali e impianto di messa a terra possono davvero aiutarci.
Ma cosa sono?
Per interruttore differenziale si intende un dispositivo in grado di riconoscere l'eventuale dispersione di corrente In particolare, in un Impianto ordinario, nelle condizioni normali di funzionamento, le correnti entranti dall'interruttore differenziale devono essere uguali alle correnti uscenti. Nel caso di contatto diretto il corpo umano fa da conduttore elettrico non isolato: si crea un passaggio di corrente, fra il circuito e la terra, che non torna all'interruttore differenziale. La corrente che attraversa il corpo umano è di fatto una dispersione. Ogni volta che viene meno la condizione di uguaglianza tra le correnti entranti e uscenti, l'interruttore differenziale interviene aprendo il circuito e interrompendo l'alimentazione. E questo nel più breve tempo possibile, per evitare gli effetti dannosi del passaggio di corrente attraverso il corpo umano e salvare la vita dello sfortunato accidentalmente a contatto con una parte del circuito. Il tutto sempre che l'interruttore differenziale funzioni e sia del tipo ad alta sensibilità, ovvero con corrente differenziale nominale minore o uguale a 30 mA e con tempo di intervento di pochi millisecondi. Allora si che possiamo chiamarlo "salvavita".
Eppure da solo non basta Ad esempio, in un contatto indiretto, per evitare che la corrente elettrica nel percorrere il corpo umano possa superare valori pericolosi, è necessario un efficiente impianto di messa a terra. Nello specifico l’impianto è un circuito che può essere schematizzato come un insieme di conduttori in grado di indirizzare verso terra la possibile dispersione di corrente elettrica. E’ formato da conduttori detti di protezione, riconoscibili dalla guaina giallo-verde, visibili nei comuni punti luce e nelle prese collegati al morsetto centrale.
Questi conduttori convergono in un nodo di terra posizionato in prossimità del quadro elettrico a sua volta legato mediante altri conduttori, detti di terra, ai dispersori di metallo infissi direttamente nel terreno. Lo scopo è quindi quello di far scaricare direttamente a terra la corrente elettrica che in un contatto indiretto attraverserebbe il corpo umano. In caso di guasto, il corretto collegamento della messa a terra con tutte le masse (involucri di elettrodomestici, ecc.) assicura anche l’intervento automatico dell’interruttore differenziale.
Se è vero com'è vero che la sicurezza di un impianto elettrico e garantita dall’efficienza degli Interruttori differenziali da un lato e dell'impianto di messa a terra dall'altro, è opportuno chiarire la differenza tra efficienza e "presenza", tra efficienza e "mi sembra che ci siano".
Quindi, cosa fare? Assicurarsi che l'Impianto elettrico sia fatto a "regola d'arte" ovvero che l'impianto sia realizzato In conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea. E questo riguarda tutti gli impianti elettrici, da quelli condominiali a quelli relativi alle singole unità immobiliari.
Troppo difficile? Sono certo non sia così. Vediamo come fare e a chi affidarci.
Ad oggi, tutte le operazioni d'installazione e manutenzione degli Impianti elettrici devono essere affidate ad imprese autorizzate al rilascio della Dichiarazione di Conformità [DM 37/081, documento che di fatto garantisce la regola d'arte necessaria per la nostra sicurezza. Sebbene non sia facile vedere impianti corredati della opportuna certificazione, la Dichiarazione di Conformità non è una novità dell'ultima ora, bensì un obbligo di legge già dal 13 marzo 1990.
Ma andiamo ancora più nello specifico. Vediamo allora di capire qual è lo scenario degli impianti elettrici in Italia al fine di collocare il nostro nella giusta posizione e inquadrare gli adempimenti necessari a tutela della salute e della sicurezza. Partiamo dai più recenti
impianti realizzati post 27 marzo 2008 (entrata in vigore del DM 22 gennaio 2008, n. 37);
impianti realizzati ante 27 marzo 2008 e post 13 marzo 1990 (entrata In vigore della Legge 5 marzo 1990, n. 46);
impianti realizzati ante 13 marzo 1990.
Se il nostro impianto appartiene al primo dei tre gruppi, è verosimile possa vantare la documentazione richiesta, almeno per il fatto di essere così recente oltreché per la crescente attenzione sull'argomento degli ultimi anni. In ogni caso, per questi impianti, l'unica certificazione in grado di fornire conformità al progetto e a tutte le norme della regola dell'arte è la Dichiarazione di Conformità. Laddove l'installatore non avesse provveduto alla consegna ovvero nel caso di smarrimento, ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 15 del DM 37/08, è necessario provvedere alla redazione della certificazione mediante una ditta autorizzata o, se possibile, richiederne copia all'installatore.
Gli Impianti del secondo gruppo, come da Legge 46/90, dovrebbero essere dotati di Dichiarazione di Conformità. Il condizionale è d’obbligo in questi casi, perché sono davvero tanti gliimpianti ad esserne ancora sforniti. Proprio per questo il DM 37/08, che ha abrogato la legge 46/9, prevede che la Dichiarazione di Conformità non prodotta o non reperibile debba essere sostituita da una Dichiarazione di Rispondenza. Quasi una "sanatoria" a vantaggio della nostra sicurezza. La Dichiarazione di Rispondenza, in gergo DI.RI. , deve certificare la regola dell'arte vigente all'epoca della realizzazione dell'impianto. Può essere redatta da un professionista iscritto all'albo professionale specifico, con cinque anni di esperienza nel settore impiantistico, sotto la propria responsabilità e in esito a sopralluogo e accertamenti.
Infine, per gli impianti del terzo gruppo è opportuno specificare che la normativa vigente li considera adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA. L'adeguamento di questi Impianti avrebbe dovuto essere comprovato a suo tempo dall'atto notorio previsto dall'articolo 6 del DPR 392/94. Ancora una volta il condizionale è d'obbligo e ancora una volta si può parlare di Dichiarazione di Rispondenza in sostituzione degli adempimenti non evasi.
Quanto sopra indicato per l'installazione è da intendersi valido anche per le modifiche e gli ampliamenti di un Impianto elettrico, sempre con la stessa suddivisione temporale. La Dichiarazione di Conformità è un obbligo di legge anche per certificare la regola dell'arte a seguito di modifiche e ampliamenti. In particolare è giusto precisare che in questi casi la Dichiarazione di Conformità deve essere redatta sempre e solo per la porzione di impianto interessata dagli interventi, ma deve tenere conto della sicurezza e della funzionalità complessiva.
Immaginate quanti impianti nelle nostre case hanno subito nel corso del tempo le più disparate manomissioni, senza avere mai ricevuto o richiesto un documento che ne attesti la bontà dell'intervento eseguito. E questo per aver operato in economia, per non aver saputo a chi affidarsi o semplicemente perché non sembrava un grosso problema. Una leggerezza che potremmo pagare davvero cara.
Ecco perché verificare la sola presenza degli interruttori differenziali e dell'impianto di messa a terra non può bastare. E' necessario poter vantare anche l'efficienza imposta dalla regola d'arte, l'unica in grado di garantire la tutela della salute e della sicurezza. Per noi e per gli altri.
Se l'efficienza viene meno, anche un guasto in una singola unità immobiliare può provocare un pericolo nell'intero edificio. L'impianto di terra è in comune e su questo si scaricano, ad esempio, tutte le dispersioni provocate da contatti indiretti. Se l'unità dove si genera il guasto non avesse un interruttore differenziale, o se questo non fosse efficiente nell'interrompere l'alimentazione, sull'impianto di terra di tutto l'edificio circolerebbero indisturbate correnti elettriche pericolose.
In ogni edificio è necessario che ciascuno risponda per le proprie responsabilità, per il proprio impianto. Tuttavia parlando di condominio, l'amministratore, trovandosi nella posizione di custode, con il compito di impedire che il modo d'essere del beni comuni provochi danno di terzi, è tenuto ad assicurarsi della rispondenza alla regola dell'arte dell'impianto elettrico relativo alle parti comuni. Ma non solo. Non potendo essere una vittima inconsapevole, con la stessa cura è tenuto a chiedere l’adeguatezza degli impianti dei singoli condomini collegati all’impianto di terra dell’intero edificio. Perché quest’ultimo è un impianto condominiale, ed è l’amministratore a risponderne. Da qui il dovere d verificare periodicamente anche l’efficienza dello stato di funzionamento ed il relativo livello di manutenzione dell’impianto di messa a terra e degli interruttori differenziali [DPR 462/01].
NON TUTTI SANNO
Test interruttore differenziale. Nel quadro elettrico, L’interruttore differenziale è individuabile dalla presenza di un tasto contrassegnato dalla lettera "T". Per contribuire a mantenere l'efficienza del salvavita è opportuno premere il pulsante 'T' eseguendo di fatto il test manuale di funzionamento anche ogni mese. Il test riproduce l'Intervento dell'interruttore differenziale interrompendo l'alimentazione.
Verifiche impianto di terra. Le verifiche periodiche e/o straordinarie di cui al DPR 462/01 possono essere effettuate da Organismi abilitati dal Ministero dello Sviluppo Economico o in alternativa da Ausl o Arpa. Non sono valide le verifiche effettuate da professionisti o da imprese installatrici.
Educarci alla prevenzione
La corrente elettrica, tanto importante per la nostra vita quotidiana, può anche diventare molto pericolosa perché, se attraversa il corpo umano, provoca gravi lesioni e a volte addirittura la morte. Gli effetti della corrente elettrica sul corpo umano sono diversi scottature sulla pelle, crampi muscolari, lesioni del sistema nervoso che possono condurre alla paralisi, all'arresto respiratorio e all'arresto cardiaco Per evitare le conseguenze di una scarica elettrica é importante educarci alla prevenzione. Innanzitutto l'impianto elettrico domestico va periodicamente controllato, così come tutti i cavi degli elettrodomestici. Bisogna evitare assolutamente di usare asciugacapelli o ascoltare radio o registratori alimentati con la corrente mentre si fa il bagno; se l'apparecchio cade nell'acqua, che conduce la corrente, si rimane folgorati. Infine, quando si deve sostituire una lampadina o aggiustare un elettrodomestico guasto, bisogna sempre aprire l'Interruttore generale, che si trova, di solito, presso il contatore. Obbligatorio poi far Installare nell'impianto elettrico domestico il "salvavita", un'apparecchiatura che interrompe automaticamente la corrente in caso di contatto accidentale con un corpo dotato di "messa a terra".
I primi soccorsi
Ma che cosa fare se qualcuno è stato colpito da una scarica elettrica? Per prima cosa dobbiamo ricordarci di non toccare assolutamente il folgorato finché è in contatto col conduttore elettrico,per evitare di restare noi stessi vittime della corrente.
Se non è possibile interrompere la corrente, cosa che subito si dovrebbe fare, si deve allontanare la vittima dalla sorgente di elettricità usando un bastone di legno, una coperta ben asciutta o qualsiasi altro materiale isolante. La cosa migliore è usare guanti di gomma. Una volta eliminato il contatto si deve immediatamente chiamare un'autoambulanza e mentre si attende, se la vittima è cosciente, la si fa sdraiare. Viceversa, se essa e svenuta, si pratica il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca.
E in caso di temporale?
E’ importante anche sapere come ci si deve comportare per difenderci dal fulmini se durante un temporale ci troviamo all'aperto. Bisogna innanzltu1to evitare di sostare in piedi in spazi ampi, magari con l'ombrello aperto. Inoltre non si deve cercare riparo sotto alberi isolati, perché i fulmini sono attratti da tutto ciò che si eleva dal suolo. In alta montagna o in pianura è consigliabile addirittura sdraiarsi a terra fino a quando le scariche elettriche siano cessate del tutto.
Normali precauzioni
Per evitare guai con la corrente elettrica è opportuno seguire scrupolosamente queste indicazioni:
se si deve compiere qualche lavoro sull'impianto elettrico, staccare l'Interruttore generale;
per interventi sugli elettrodomestici togliere la spina dalla presa;
non usare mai l'asciugacapelli nella vasca da bagno;
non tirare il filo per togliere la spina, ma prenderla con le mani;
non esagerare con l'uso di riduttori o spine multiple;
coprire le prese se ci sono bambini in casa;
se si usa il trapano per fare un foro nel muro prestare attenzione al cavi elettrici che si possono incontrare all'interno del muro stesso.
Fonte: Amministrare Immobili N. 156/2011
(di Massimo Sebio Restuccia)
La Cassazione penale, con sentenza n. 42465 dell'l.1.10, ha respinto il ricorso di un proprietario di un appartamento che, tanto in primo quanto in secondo grado, era stato condannato per omicidio colposo a seguito del decesso di un operaio precipitato da un'altezza di oltre tre metri mentre svolgeva - "in assenza di qualsiasi cautela atta a scongiurare i rischi di caduta dall'alto" - alcuni lavori edili nell'abitazione del proprietario stesso.
Nel caso di specie, la vittima stava eseguendo tali lavori al di fuori della sua normale attività di lavoratore dipendente presso una ditta, fornendo una prestazione "accertata come autonoma" (dice testualmente la sentenza), privo, in particolare, di cinture di sicurezza e casco.
Nel motivare la loro decisione i Supremi giudici hanno osservato, in particolare, come sia "errata la tesi in diritto secondo la quale in caso di prestazione autonoma (d'opera) il lavoratore autonomo sia comunque l'unico responsabile della sua sicurezza". Ciò, in sostanza, per tre ordini di motivi: anzitutto, per "la unitaria tutela del diritto alla salute indivisibilmente operata", fra l'altro, dalla Costituzione, all'art. 32, e dal Codice civile, all'art. 2087 (in tema tutela della condizioni di lavoro); in secondo luogo, per il progressivo ampliamento del "campo di applicazione delle norme antinfortunistiche anche oltre la organizzazione di impresa"; infine, per quanto previsto dalla legislazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che "appresta protezione" per tutta una serie di casi "certamente" eccedenti la sola ipotesi "di lavoro subordinato".
Nella sentenza si sottolinea anche l'evidente nesso di causalità tra la morte del lavoratore e le concrete condizioni in cui questo operava; morte che quindi si sarebbe potuta evitare ove il "proprietario committente" avesse approntato - come avrebbe dovuto, secondo i giudici, alla luce delle considerazioni sopra svolte quei "presidi anticaduta" che lavorazioni che si svolgono ad altezze elevate necessariamente richiedono.
Fonte: Il Condominio Giuridico N.2/2011
(di Corrado Sforza Fogliani)
Sempre più persone convivono con un animale domestico nel proprio appartamento ma la presenza di questi animali, di solito, comportano non pochi inconvenienti specialmente quando i proprietari degli animali non si preoccupano o non riescono ad impedire che i loro animali infastidiscano in vario modo i vicini. A conferma di questo insanabile conflitto, i Giudici di legittimità emettono continuamente sentenze importanti per il mantenimento di una pacifica convivenza in ambito condominiale. I protagonisti sono, tanto per cambiare, i cani ovvero il miglior amico dell'uomo.
Il principio espresso dai Giudici
Non a caso recentemente la Cassazione è tornata a pronunciarsi su questo annoso problema. La prima sezione penale della Corte ha ricordato che: il proprietario di un cane deve evitare che sia arrecato disturbo ai vicini di casa. Diversamente risponderà del reato previsto e punito dall'art. 659 c.p. "Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone"
Il ragionamento della Corte si basa sui seguenti presupposti: · si tratta di una contravvenzione in cui "l’elemento psicologico dell'illecito è costituito dalla mera volontarietà della condotta";
la volontarietà della condotta va desunta, secondo la Corte, da oggettive circostanze di fatto "senza che risulti necessaria l'intenzione dell'agente di disturbare la quiete pubblica",
pertanto il reato, ex art. 659 c.p., sussiste quando il fatto di per se risulta idoneo ad "arrecare fastidio a un numero indeterminato di persone" anche a prescindere dal fatto che sia provato l'effettivo disturbo arrecato.
I precedenti in materia
Precedentemente lo stesso ente giudicante con due sentenze, (vedi in calce al presente commento) aveva affrontato la stessa tematica.
Con la prima sentenza, la n.40502 del 5 novembre 2007, la Suprema Corte azzera la decisione con la quale il Tribunale aveva condannato due coniugi, al pagamento di una multa oltre al risarcimento danni a favore della parte civile, i quali, non custodendolo con la dovuta cautela, non impedivano che il loro cane abbaiasse in continuazione disturbando il riposo e le occupazioni del ricorrente. La motivazione utilizzata dalla Cassazione ruota intorno ad una interpretazione letterale dell'art. 659 c.p acclamando un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato da tempo. Infatti, è consolidato orientamento in giurisprudenza che per la sussistenza della contravvenzione prevista dal comma 1 dell'art. 659 c.p è sufficiente la dimostrazione che la condotta posta in essere dall'agente sia tale da poter disturbare il riposo e le occupazioni di un numero indeterminato di persone indipendentemente dal fatto che una sola di esse si sia in concreto lamentata.
La seconda sentenza, ancor più recente, la n. 7856 dei 26 marzo 2008, conferma l'orientamento espresso dal giudice di merito in base al quale, non bisogna coartare la natura del cane impedendogli del tutto di abbaiare ma solo cercare di ridurre al minimo le occasioni di disturbo prevenendo le possibili cause di agitazione ed eccitazione dell'animale, soprattutto nelle ore notturne. In pratica, secondo il ragionamento della Corte, i padroni devono contenere la tendenza che hanno determinate razze di esemplari ad abbaiare ogni qualvolta sentono suonare il campanello o quando avvertono la presenza di persone all'interno del condominio. Gli altri vicini di casa e condomini devono anch'essi fare la loro parte per contribuire alla civile convivenza condominiale e tollerare episodi saltuari di disturbo da parte dei cani che vivono loro palazzo. Quindi, conclude la Corte, i proprietari dei cani che vivono negli appartamenti condominiali devono cercare di far abbaiare poco il loro animale, specie se ha la tendenza di agitarsi facilmente latrando e abbaiando al minimo rumore in quanto tale attività comporta, inevitabilmente, una violazione del regolamento condominiale.
Giurisprudenza richiamata
(Cassazione- Sez. prima penale, 5 novembre 2007, n. 40502). L'art. 659 c p. presuppone che l'attività rumorosa sia potenzialmente idonea ad arrecare disturbo al riposo e alle occupazioni di un numero indeterminato di persone e non già di una soltanto. Pertanto il disturbo concreto o potenziale arrecato ad una sola persona non integra la fattispecie incriminatrice di cui alla norma succitata ma, eventualmente, il presupposto per l'azione civile ex art.844 c.c.
(Cassazione - Sez. seconda civile, sentenza del 26 marzo 2008 n. 7856)
I proprietari dei cani che vivono negli appartamenti condominiali devono cercare di farli abbaiare poco, specie se hanno la tendenza ad agitarsi facilmente latrando e abbaiando al minimo rumore.
Fonte: Amministrare Immobili, n. 153
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